PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al raggiungimento del requisito minimo contributivo: 20 anni. Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto sopra descritto se l'importo della pensione sia superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di 70 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Anche il requisito anagrafico di 70 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita (dal 2019 sono quindi necessari 71 anni).