PENSIONI


L'INPS eroga diverse tipologie di prestazioni pensionistiche in base alla gestione o al fondo di appartenenza degli iscritti e ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legge.

La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia sono prestazioni economiche erogate, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e iscritti alla Gestione Separata in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla legge.

 


PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al raggiungimento del requisito minimo contributivo: 20 anniAi fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. 

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto sopra descritto se l'importo della pensione sia superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

In caso contrario possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di 70 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione “effettiva” (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Anche il requisito anagrafico di 70 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita (dal 2019 sono quindi necessari 71 anni).

PENSIONE ANTICIPATA

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonchè agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonchè dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

Pertanto, la prestazione può essere conseguita al perfezionamento (dal 1° gennaio 2012) di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tali requisiti sono stati aumentati a seguito della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013; 4 mesi nel 2016). Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Dal 1° gennaio 2019 l'adeguamento è stato sospeso dall'articolo 15 del DL 4/2019 sino al 31 dicembre 2026. Infatti il requisito contributivo per il conseguimento della prestazione rimane fermo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 (circolare Inps 11/2019). Lo stesso DL ha invece introdotto - per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 - una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.