DISOCCUPAZIONE: NASpI

I requisiti NASpI che servono per accedere all'indennità di disoccupazione sono 3:

1) Stato di disoccupazione intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;

2) Almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti al licenziamento;

3) Almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.



La prima condizione è quella di aver perso involontariamente il lavoro. A ciò, possono esserci delle eccezioni che consentono comunque il riconoscimento del diritto: 

  • dimissioni per Maternità;
  • Licenziamento per giusta causa;
  • Risoluzione consensuale, qualora sia intervenuta nell’ambito di una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • Licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento;
  • Licenziamento a seguito del rifiuto del lavoratore a trasferirsi presso un'altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in più di 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.


La seconda condizione è il requisito contributivo; prevede che l'indennità spetti al solo lavoratore che abbia versato almeno 13 settimane di contributi durante i 4 anni precedenti l’inizio dell'evento di disoccupazione.

Nel calcolo dei contributi utili a fini Naspi, il lavoratore, può comprendere anche i contributi figurativi accreditati nei periodi di:

  • maternità obbligatoria;
  • congedo parentale, sempre se regolarmente indennizzato;
  • astensione dal lavoro per malattia dei figli.

Ai fini della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego non sono utili, i periodi coperti da contribuzione figurativa per:

  • Cassa integrazione straordinaria e ordinaria a zero ore;
  • Permessi 104 fruiti dal lavoratore per assistere un familiare.

Tali periodi, non essendo utili per il calcolo, aumentano il quadriennio di riferimento.


La terza condizione è il requisito lavorativo; bisogna aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione, indipendentemente dalla durata oraria delle giornate lavorative.

Ci sono però dei casi in cui l'arco dei 30 giorni da prendere in esame, può essere ampliato:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria a zero ore;
  • assenza per congedi e/o permessi 104;
  • Congedo obbligatorio di maternità;
  • Congedo parentale.


QUANTO SPETTA?

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni fino a € 1.208,15 lordi, sommato poi del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed €1208,15 (per l'anno 2015).

 

QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?


- carta d' identità;

- codice fiscale;

- contratto di lavoro / lettera di licenziamento / ricevuta dimissioni per maternità / ricevuta dimissioni per giusta causa / ... ;

- ultime 3 buste paga;

- sr163 timbrato dall' ufficio pagatore ( banca/posta);